IL CASO
Il Decreto Minniti dispone che per le postazioni temporanee di rilevamento velocita possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la presenza dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale.
Per quanto sopra indicato si chiede: a) cosa si intende per preventiva pianificazione coordinata? b) È sufficiente che il Comando di PL disponga, senza alcun atto scritto di propria iniziativa, che un tal giorno della settimana procede al rilevamento non occasionale della velocità in quel tratto di strada per cui non si avvale di cartelli mobili ma solo di cartellonistica fissa? c) È sufficiente che il Comado di PL non si avvalga di cartelli mobili in quanto inserisce nel sito internet del Comune i giorni in cui effettuerà i controlli? d) La preventiva pianificazione coordinata deve esser fatta con la Prefettura e con la Polizia Stradale?
La mia risposta è interlocutoria rispetto al nuovo decreto che dovrà disciplinare l’attività di accertamento delle violazioni inerenti al superamento dei limiti di velocità e che attualmente è in discussione.
Aggiungo che la Corte di Cassazione è già intervenuta sulla questione ritenendo sufficiente la segnaletica fissa anche per l’impiego di postazioni temporanee (Corte di Cassazione Civile sez. II 30/1/2020 n. 2205).
Il Ministero dell’interno, al contrario, con la direttiva del 21 luglio 2017 aveva concluso che <<L’attività pianificata, se programmata con carattere sistematico dovrà necessariamente assumere una natura non occasionale (es. almeno x giorni la settimana per x mesi o con altra cadenza), assumendo a tal fine importanza prioritaria non tanto la determinazione di un numero “x” di controlli, ma la indicazione dell’intervallo temporale in cui viene effettuata l’attività di controllo. Pertanto, l’effettuazione di un numero “x” di periodi di controlli ripetuti, in un arco temporale definito, fa assumere all’attività di controllo il carattere di sistematicità. Ovvio che più è frequente l’attività meglio credibile risulta anche il segnalamento. Salvo i casi sopracitati, infatti, l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le postazioni temporanee dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei>>.
Quindi, venendo ai singoli quesiti, cerchiamo di superare questo impasse, tenuto conto che a breve saranno fornite nuove indicazioni con un decreto ministeriale e che, comunque, per il momento la Cassazione pare più sostanziale nella sua interpretazione rispetto alle indicazioni del Ministero.
a) Cosa si intende per preventiva pianificazione coordinata?
Nessuno lo può dire in termini aritmetici, visto che lo stesso Ministero pone il valore numerico come una incognita. La tesi del Ministero mi pare sia vaga e, di conseguenza, di relativo pregio. Per intendersi, se è stato collocato un segnale di pericolo per caduta massi o per attraversamento di selvaggina, appare evidente che tali eventi si potranno verificare sporadicamente, con cadenze non prevedibili o addirittura potrebbero verificarsi raramente o mai, ma nessuno dubita che il segnale di pericolo sia illegittimo, salvo che il pericolo sia del tutto inesistente (se il segnale di caduta massi fosse collocato in una pianura, ad esempio). E così per il segnale di preavviso della postazione, come si può dire che entro una certa frequenza dei controlli si può usare anche la segnaletica fissa in luogo di quella temporanea. Se è vero che deve essere rispettato il criterio di congruenza della segnaletica è altresì vero che non esiste alcuna norma che prescriva un numero minimo di controlli per usare la segnaletica fissa; è semmai vero che tanto più frequenti saranno i controlli, tanto più ci si avvicinerà al carattere di congruenza richiesto dal regolamento, ma senza mai raggiungerlo del tutto. Anche il capo 7.8 dell’allegato al decreto 282/2017 nulla aggiunge alla quantificazione dei controlli che possono rendere sistematica l’attività e legittimare l’uso della segnaletica fissa.
Quindi, partiamo dall’idea espressa dalla Cassazione che intanto la segnaletica fissa comunque è idonea a garantire che i controlli siano preventivamente segnalati e se i conducenti rispettano i limiti di velocità sapranno che nulla devono temere, mentre se non li rispettano avranno comunque la preventiva informazione che potrebbero essere controllati. Poi se vogliamo inserire un numero al posto dell’incognita, ritengo che tale numero non sia di per sé rilevante e che due accertamenti a settimana possano essere sufficienti al pari di 4 accertamenti al mese. Quindi, per mera osservanza delle indicazioni ministeriali, consiglio di mettere in calendario “un certo” numero di controlli in base alla disponibilità di risorse umane. Vedremo poi se con il decreto ministeriale previsto dall’articolo 25 della legge 120/2010 saranno fornite indicazioni precise sull’argomento.
b) È sufficiente che il Comando di PL disponga, senza alcun atto scritto di propria iniziativa, che un tal giorno della settimana procede al rilevamento non occasionale della velocità in quel tratto di strada per cui non si avvale di cartelli mobili ma solo di cartellonistica fissa?
Se si deve poi dimostrare la programmazione dei servizi con carattere di sistematicità, ritengo che vada redatto un programma scritto da tenere agli atti, al di là dell’aspetto sostanziale che sicuramente è prevalente. Pertanto, si potrebbe anche non redigere atti, ove vi sia una programmazione effettivamente svolta e dimostrabile, ma mi domando per quale motivo non si ritenga più semplice e utile calendarizzare i controlli in un atto scritto.
c) È sufficiente che il Comado di PL non si avvalga di cartelli mobili in quanto inserisce nel sito internet del Comune i giorni in cui effettuerà i controlli?
Se la pubblicità sul web dimostra la periodicità programmata dei controlli e di questa è mantenuta traccia per eventuali future contestazioni, può considerarsi sufficiente sotto il profilo sostanziale, anche se mi pare consigliabile (e di alcuna difficoltà) redigere comunque una programmazione da tenere agli atti, debitamente protocollata.
d) La preventiva pianificazione coordinata deve esser fatta con la Prefettura e con la Polizia Stradale?
Di norma, anche seguendo le indicazioni ministeriali, la Prefettura costituisce un punto di riferimento per il coordinamento dei servizi di controllo della velocità, anche al fine di ottimizzare le risorse ed evitare possibili sovrapposizioni. Quindi, dipende da come si è posta la vostra Prefettura e se richiede l’invio delle programmazioni.
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