IL CASO
Il problema riguarda le spese di custodia dei veicoli fermati eo sequestrati e confiscati in base alle nuove disposizioni e di conseguenza ai nuovi articoli 213/214 codice della strada. Ora sappiamo che le spese le deve sostenere (anticipare) l’organo di polizia che procede (per la polizia locale le deve anticipare il comune poi rivalendosi sull’interessato tramite ruolo o ingiunzione).
Il problema è capire esattamente da che giorno sono dovute fino a che giorno esattamente … per l’inizio nulla quaestio, è il giorno della rimozione e/o provvedimento, ma qual è il termine finale?
Dal dicembre 2018, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018, per quanto di nostro interesse, il novellato articolo 213, comma 3 precisa: “Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento”.
In passato a lungo si era discusso sulla portata dell’espressione liquidazione, presente anche nella previgente versione dell’articolo 213, che, anche a livello di giurisprudenza di merito, non era stata ritenuta equivalente a mera quantificazione, ma era stata, più correttamente interpretata nel senso di vero e proprio obbligo di pagamento in analogia con ciò che accadeva per l’agenzia del demanio dopo la confisca ove si utilizzava lo stesso termine senza mai obiettare sull’obbligo per tale ente di provvedere al pagamento delle spese di custodia di sua spettanza. Ferma rimanendo, ben si intenda, l’obbligo di anticipazione delle spese, sicuramente a carico dell’ente di appartenenza del pubblico ufficiale procedente.
Di tale regola, per quanto estranea al contenuto del quesito qui in breve analisi, si deve ancora tenere conto per tutto ciò che riguarda, o potrà ancora riguardare, eventuali richieste di pagamento di spese di custodia per periodi pregressi al 2018.
A riprova e conferma della giustezza di tale impostazione si pone proprio la modifica del testo dell’articolo 213, evidentemente richiesta e sollecitata proprio per risolvere, ma solo da data successiva alla riforma, anche tale inconveniente.
Non sussiste più alcun dubbio, in vigore del D.L. 113/2018, che da allora il termine liquidazione, ancora utilizzato dal comma 3 dell’articolo 213 sia sinonimo di sola quantificazione e non anche di pagamento che grava, unitamente agli obblighi di anticipazione, sull’ente di appartenenza del pubblico ufficiale procedente non inquadrato in un corpo di polizia ex legge 121/1981.
Tanto chiarito, il problema si sposta, come giustamente osservato nel quesito, sulla esatta delimitazione temporale del periodo di custodia a carico dell’ente comune.
È l’articolazione procedurale di applicazione delle sanzioni accessorie in osservazione a scandire i parametri temporali di riferimento.
E quindi, ancorato il dies a quo nel giorno di effettivo ingresso in depositeria (ovviamente di facile e non controversa individuazione), il problema si sposta sulla corretta delimitazione del termine finale.
Ma sul punto non può che esserci una sola, non contestabile, soluzione: il giorno coincide con quello corrispondente con la scansione temporale indicata nel comma 5 dell’articolo 213, ossia 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura dell’elenco dei veicoli oggetto di sequestro o fermo, a condizione che l’ente procedente abbia tempestivamente adempiuto a tutte le formalità di sua competenza (iscrizione SIVES, comunicazione prefettura ecc. od altre richieste a livello locale) non potendo certamente gravare sul comune l’eventuale inerzia nella pubblicazione o quant’altro da parte della prefettura nella concretazione degli incombenti a suo carico, siano essi di mera pubblicazione sul sito o nel caso di cui al comma 8, di immediato trasferimento nel bene nella proprietà del custode-acquirente.
Su questo, francamente, non si intravedono possibili voci di contrario avviso.
Certo è che se i ritardi dipendono da nostro comportamento di essi dovremo farci carico.
Ma in concreto cosa potrebbe accadere?
Che la prefettura quantifichi – rectius liquidi – quanto dovuto alla depositeria secondo propri calcoli che non tengono in considerazione le osservazioni di cui sopra.
A quel punto, non resterà altro che contestare la liquidazione opponendosi prima informalmente e poi con i dovuti rimedi difensivi.
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