IL CASO
Riguardo alle previsioni dell’art. 188-bis del codice della strada, che ha stabilito la possibilità di posti sosta riservati al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, si chiede se il regolamento citato nell’articolo sopra richiamato è di competenza, nella redazione, di ogni singolo Comune, il quale può autonomamente decidere le norme con cui regolare e concedere le autorizzazioni oppure esiste un regolamento o linee guida di indirizzo ministeriali al riguardo? In assenza di linee guida o decreti attuativi ministeriali, quali potrebbero essere i criteri per emettere il provvedimento di autorizzazione, da inserire nel regolamento?
L’articolo 188-bis del Codice della Strada rinvia a norme regolamentari mai entrate in vigore (nella versione contenuta nella prima stesura del progetto di legge rinviava a un articolo 381-bis del regolamento che non ha mai visto la luce).
Tuttavia, non solo sono state approvate le norme relative alla segnaletica stradale da adottare, ma sono stati erogati i finanziamenti per la sua realizzazione, già assegnati ai comuni che li hanno a suo tempo richiesti.
Questo fa ritenere che la norma primaria sia già applicabile, anche se le lacune regolamentari possono effettivamente creare problemi di coordinamento a livello nazionale.
Tuttavia, quantomeno per la possibilità di utilizzare le autorizzazioni già rilasciate per la sosta negli stalli riservati e indicati dalla nuova segnaletica, si ritiene, come peraltro anticipato dalla prassi ministeriale, che queste siano valide su tutto il territorio nazionale e ciò anche perché la norma è nazionale e per questo non pare legittima alcuna limitazione territoriale. Attualmente non esiste un modello del contrassegno uniforme.
Il MIT non ha fornito indicazioni in merito. Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021 il Ministero dell’Interno ha precisato che il permesso può essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche temporanea ovvero occasionale, purché il bambino sia presente a bordo del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo. Il richiamo specifico ai “genitori” esclude che il permesso rosa possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso.
Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale 7 aprile 2022, che, tra l’altro ha anche indicato le caratteristiche della segnaletica per la sosta riservata ai titolari del permesso rosa.
Con successiva circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 22 giugno 2022, prot. n. 6936, ferma restando la colorazione gialla delle strisce che delimitano gli stalli riservati, sono state indicate le coordinate cromatiche del colore rosa da utilizzare per i segnali verticali, nonché il codice RAL del colore rosa da utilizzare per la segnaletica, ovvero per il simbolo da tracciare sulla pavimentazione degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
Quanto alla delibera di Giunta si rileva che la norma secondaria non può derogare rispetto alla norma primaria, per cui non si è compreso il richiamo a tale atto collegiale, atteso che i regolamenti sono invece competenza del Consiglio.
Quindi, la regolamentazione locale si ritiene resti di competenza del Consiglio, mentre semmai, il richiamo alla competenza della Giunta (che ricordiamo nella norma primaria è limitata all’istituzione delle ZTL, APU e aree a pagamento) può essere inteso come atto di indirizzo.
L’istituzione materiale degli stalli riservati resterà affidata all’atto tipico previsto dall’articolo 7 del codice della strada e cioè all’ordinanza.
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