Autovettura cat. M1 che circola con struttura portabiciclette a sbalzo posteriore che sporge longitudinalmente oltre i limiti della sagoma del veicolo per circa 45/50 cm, senza portare alcuna bicicletta e senza alcuna segnalazione con il pannello quadrangolare art. 361 reg. es. c.d.s. Nel caso in specie, la semplice struttura che sporge longitudinalmente nella parte posteriore è qualificabile come “carico” – e quindi assoggettarla a sanzione ex art. 164 codice della strada per la mancanza della segnalazione – oppure si fa riferimento alle norma di prudenza e diligenza e, sulle lesioni conseguenti all’eventuale mancata rimozione del dispositivo o sua segnalazione, il conducente risponde a titolo di colpa?
Stante le indicazioni del Ministero (oggi delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) stratificatisi nel tempo, l’installazione delle strutture per il trasporto dei velocipedi sui veicoli M1 è stata ritenuta non soggetta ad alcuna formalità; una volta installate queste strutture si devono intendere come facenti parte del veicolo e non come un carico.
La materia è oggetto di circolari, che in pratica vanno a precisare alcune deroghe alla regola generale, costituita dall’articolo 78 del codice della strada.
La circolare D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998 aveva precisato che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici sono considerati accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
La circolare Prot. n. 1906/4120(0) – MOT B041 del 6 maggio 1999 ha ribadito che l’applicazione delle strutture portabiciclette e portasci, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell’articolo 78 del codice della strada e pertanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
Ovviamente, non è ammessa la copertura della targa. Intatti, trattandosi pur sempre di sistemazione del carico, essa deve avvenire nel rispetto dell’articolo 164, nella parte in cui prescrive che “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.
Sullo stesso piano interpretativo si era posto il Ministero nella circolare del 98, disponendo che incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
La targa ripetitrice è invece ammessa nel caso di agganciamento di rimorchi, compresi i carrelli appendice. Quindi, la maggior parte dei modelli commercializzati in Italia sono realizzati in modo da non occultare le targhe e i dispositivi di illuminazione dei veicoli; tuttavia esistono modelli che non rispettano questa disposizione e per questo le case costruttrici vendono strutture per la collocazione della targa, con luci supplementari, che, a parere di chi scrive, non sono utilizzabili in Italia, almeno secondo le norme vigenti e salvo un diverso indirizzo ministeriale.
Quindi, secondo le indicazioni ministeriali, i portabiciclette sono consentiti e di conseguenza pare ovvio che il trasporto dei velocipedi su tali strutture sia da ritenersi consentito, in deroga all’articolo 164 del codice della strada circa le sporgenze che, si ricorda, sarebbero consentite solo per cose indivisibili, mentre è evidente che un carico di più biciclette costituisca carico divisibile (Art. 164, c. 2 -2: Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti stabiliti dall’art. 61).
Dunque, non si ritiene applicabile l’articolo 164 se la struttura non è stata caricata, fermo restando il principio generale dell’articolo 140 del codice della strada, la cui inosservanza, anche senza che siano applicabili sanzioni amministrative, è sufficiente a radicare la responsabilità penale e civile in caso di danni ascrivibili imprudenza e negligenza (se tali condizioni si ravvisano nell’aver circolato con la struttura aperta e non segnalata, ancorché in assenza di una specifica disposizione).
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