CASI RISOLTI – Verbale restituito dalle poste per indirizzo non corretto o irreperibilità del destinatario

È possibile procedere alla notifica tramite messi con rinnovo (riapertura) dei termini previsti dei 90 giorni?

25 Ottobre 2022
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IL CASO

Vengono consegnati nei termini previsti a Poste Italiane A.G. per notifica verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada; gli atti tornano indietro con motivazione “destinatario sconosciuto”, ma dalla verifica ANPR risulta che l’indirizzo è corretto.

In relazione a ciò, si presentano due situazioni:
1) in MCTC non è stata inserita la indicazione del piano o della scala o l’interno della residenza;
2) I dati di residenza sono perfettamente corretti. 

È possibile procedere alla notifica tramite messi con rinnovo (riapertura) dei termini previsti dei 90 giorni decorrenti dalla verifica ANPR, dalla quale risultano, nel primo caso, i dettagli completi della residenza non inseriti in anagrafica MCTC e, nel secondo caso, la conferma che i dati di residenza sono corretti, dando atto nel corpo del verbale della situazione e dei diversi passaggi amministrativi svolti d’ufficio? 

Il problema è assai diffuso e ha trovato approdi non sempre favorevoli nell’ambito del contenzioso, proprio perché la disciplina della notificazione in materia di atti giudiziari per violazioni amministrative in particolare è lacunosa, soprattutto quando si tratta della notifica postale dove le incombenze degli addetti alla notificazione sono sostanzialmente indefinite, così come insufficiente appare la regolamentazione degli obblighi posti a carico dei destinatari, considerato che non esiste una norma specifica che imponga l’indicazione dei nominativi dei residenti sulle cassette postali (se non, ma senza specifiche conseguenze, per il ricevimento della posta commerciale).

La situazione potrebbe migliorare con la piattaforma nazionale delle notifiche e l’integrazione dell’ANPR e dell’INAD per l’attività di notificazione, tenuto anche conto che, almeno secondo le disposizioni che regolano le modalità di notificazione tramite la piattaforma, gli addetti alla notificazione postale degli atti cartacei saranno tenuti a non meglio precisate ricerche, il che fa intuire la possibilità che in un futuro anche gli addetti alla notificazione postale incaricati dal gestore della piattaforma potranno accedere ai dati contenuti nell’ANPR (ma si tratta solo di una supposizione personale alla luce del dato normativo che ancora è nella sua fase sperimentale).
Venendo alla domanda, il quesito affronta due situazioni distinte.

La prima riguarda l’annotazione di indirizzi incompleti e che, quindi, potenzialmente non sono idonei a garantire la reperibilità del destinatario dell’atto, soprattutto in caso di notifica postale; in questa ipotesi le responsabilità possono essere a vario livello, ma spesso, soprattutto quando il cambio di residenza è avvenuto dopo l’acquisto del veicolo, può trattarsi di errori della pubblica amministrazione.

La seconda situazione riguarda invece il caso in cui l’indirizzo è completo, ma l’addetto alla notificazione postale non riesce a reperirlo o comunque dà atto che la persona indicata non risulta all’indirizzo indicato (situazione, quest’ultima, assai discutibile, considerato che se nessuno è presente dovrebbe essere semplicemente immesso in cassetta l’avviso di deposito e inviata la CAD); tuttavia può trattarsi delle situazioni rappresentate in premessa, dove non vi sono elementi che consentono all’addetto alla notificazione postale di individuare il luogo esatto dove effettuare la notifica, ovvero di reperire il nominativo del destinatario nel luogo indicato.

Diversa è invece la notifica per messi, che può essere effettuata direttamente nel comune dove opera l’organo di polizia servendosi dei messi dipendenti o comunque nominati dal Sindaco tra i dipendenti di una società esterna, perché in tal caso la residenza può essere riscontrata tramite l’anagrafe comunale e la notifica potrà avvenire sia ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, sia ai sensi dell’articolo 143 per le persone fisiche, ovvero 145 per le persone giuridiche.
In questi casi di irreperibilità per la notifica postale ci si può richiamare all’articolo 201 del codice della strada, nella parte in cui dispone  che qualora l’obbligato in solido o il trasgressore siano identificati successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal PRA o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, dovendosi intendere per identificazione l’individuazione di tutti gli elementi che consentono di rintracciare il destinatario del verbale, compresa la residenza o la sede.
Se però l’errore nell’individuazione della residenza o della sede è stato determinato da una pubblica amministrazione (l’anagrafe, il MIMS, lo stesso organo di polizia) il recupero dei termini, almeno per giurisprudenza maggioritaria, non può essere invocato in sede di rinotifica, per cui dovranno essere rispettati i termini stabiliti dall’articolo 201 a decorrere dalla data in cui la violazione è stata accertata (ovvero dalla data in cui la violazione avrebbe dovuto essere accertata e non sussistano condizioni oggettive che giustifichino lo spostamento della data di accertamento).

L’indirizzo maggioritario si è orientato in tal senso, anche se in passato si era sostenuto, anche con successo, talvolta, che in ogni caso operasse la remissione in termini quando l’errore era da attribuirsi a una amministrazione pubblica diversa da quella procedente.

La giustizia di legittimità si è però orientata nel ritenere unica la pubblica amministrazione, per cui gli effetti di un errore commesso dal Ministero ricade anche sull’ente locale e mai sul cittadino.
Va poi tenuto conto che quando il plico è affidato al soggetto addetto alla notificazione, si ritiene che siano stati rispettati i termini previsti dall’articolo 201 del codice della strada, tenuto conto che la notifica si perfeziona per il notificante con l’affidamento al soggetto incaricato della notificazione e tali sono tanto se società autorizzate alla notifica degli atti giudiziari, come Poste Italiane Spa, sia i messi comunali, secondo la Cassazione anche della stessa amministrazione a cui appartiene l’organo di polizia procedente.
Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 477/2002, 28/2004, l’ordinanza 97/2004, hanno dato un primo impulso all’interpretazione nella parte in cui hanno distinto i vari momenti in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario.
A seguito delle menzionate pronunce della Corte costituzionale il principio ormai consolidato, sia per la notifica postale che per quella in materia civile è che “anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante è sufficiente che l’atto, notificato con il rito di cui alla citata norma, sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal detto art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (in tali sensi, peraltro, Cass., 4 maggio 2004, n. 8447). Il consolidamento di tale effetto – che può definirsi provvisorio o anticipato – a vantaggio del notificante dipende comunque dal perfezionamento del procedimento noificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità”.
Le conclusioni paiono quindi scontate e danno atto di quanto sia evoluta l’interpretazione costituzionalmente orientata, per cui “in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio. E ciò vuol dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire il detto criterio di effettività”.
Più di recente tale principio è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. VI 30/8/2017 n. 20582 anche in relazione alla notifica di un verbale del codice della strada tramite i messi della stessa amministrazione comunale. I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha stabilito che “il messo incaricato della notifica di atti è in posizione di autonomia funzionale rispetto all’amministrazione di appartenenza; tale rilievo trova conferma – come pure osservato dal tribunale – nel fatto che in base all’art. 10 della legge n. 265/1999 tutte le amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, ove non sia possibile ricorrere utilmente al servizio postale o alle altre forme di notifica previste dalla legge, con attribuzione agli stessi di un mandato “ex lege” e di un corrispondente rapporto di preposizione gestoria in capo all’amministrazione richiedente (cfr. Cass. n. 23679/2008), rapporto del quale la richiamata ipotesi in ambito tributario costituisce un’ulteriore esemplificazione normativa.
In altri termini, quando procede alla notifica – in virtù di una facoltà espressamente attribuitagli per previsione normativa – il messo comunale svolge una funzione autonoma che lo pone in rapporto di indipendenza con l’amministrazione richiedente, quantunque si tratti di quella presso cui egli è incardinato”.
A tali conclusione consolidate e stratificate della giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha dato continuità anche la giustizia di merito (es. Giudice di Pace di Prato, sentenza n. 109 depositata il 13 luglio 2022) che in maniera diffusa ha confermato il principio della separazione dei termini posti a carico del notificante rispetto al perfezionamento della notifica per il destinatario.
Quindi, al limite, nei casi proposti nel quesito si potrà sostenere che opera la remissione in termini se la pubblica amministrazione è del tutto estranea all’errore nell’indicazione della residenza o della sede del destinatario (ad esempio se il proprietario del veicolo ha indicato una residenza incompleta al momento dell’acquisto del veicolo, oppure non ha dichiarato la proprietà del veicolo all’ufficiale dell’anagrafe al momento del cambio di residenza, ovvero, se si tratta di una persona giuridica non ha aggiornato il documento di circolazione in caso di cambio di sede).

In ogni caso, anche se l’errore è della pubblica amministrazione si potrà procedere alla rinotifica tenendo conto che comunque il nuovo affidamento della stessa all’agente postale o ai messi dovrà avvenire entro il termine di 90, 100 o 360 giorni dalla data dell’accertamento, secondo il caso concreto e cioè che si tratti di notifica in Italia di verbale non contestato, ovvero contestato al trasgressore diverso dall’obbligato in solido, oppure di notifica all’estero.

 

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