IL CASO – Direttiva sulla ZTL – Cogenza e possibilità dei controlli elettronici nelle aree pedonali

26 Luglio 2019
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DOMANDA:

Alla luce della nuova direttiva del MIT in merito alla ZTL quale obbligo ha l’amministrazione di immediato adeguamento della segnaletica pre-esistente in prossimità e in corrispondenza dei varchi con rilievo di infrazioni e senza?
Nelle Aree Pedonali Urbane è possibile installare i controlli elettronici delle infrazioni?

RISPOSTA

La direttiva, come si legge, detta linee guida che “costituiscono in ogni caso il riferimento cui tendere per le zone a traffico limitato esistenti” e infatti applica principalmente alle nuove ZTL o in caso di modifica di quelle esistenti. Resta fermo il fatto che la direttiva in sostanza nulla innova, ma rinvia a quanto già si dovrebbe essere osservato in ragione delle disposizioni regolamentari che, ovviamente, sono obbligatorie per gli enti proprietari delle strade. Quindi, se la segnaletica non è regolamentare andrà adeguata anche a prescindere dalla direttiva che si è occupata principalmente della ZTL.
Quanto alla possibiità del controllo elettronico delle aree pedonali urbane è lo stesso codice della strada ad ammetterla, con l’articolo 201, comma 1-bis, lett. g) che di fatto ha ritenuto idoneo l’impiego delle apparecchiature di cui all’articolo 17, comma 133-bis della legge 127/97. Si ritiene che la direttiva sia applicabile in via estensiva anche alle aree pedonali istituende o in caso di modifiche, sempre ribadendo che le indicazioni della direttiva riprendono quelle del regolamento che avrebbero dovuto comunque essere rispettate.

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