Ho perso due ricorsi al GdP, per aver sanzionato con l’art. 214 c. 8 C.d.S., un veicolo che aveva saldato il debito, ma ancora risultava iscritto nel Pra. Nell’ultimo ricorso perso, il GdP ci ha condannato a € 300.00 di spese. Così, ho iniziato a ragionarla diversamente. Poichè il GdP ritiene non sanzionabile e quindi non sottoposto a fermo fiscale un veicolo il cui debito è stato saldato, anche se non cancellato; considerato che io operatore non ho la sfera magica per saperlo, ma posso solo interloquire con l’interessato, su strada, ho deciso di fare così:
1. se iscritto il provvedimento, chiedo conferma al proprietario se presente. Se lui me lo conferma, contesto, altrimenti, lo prendo a sit (art. 13) e redigo una richiesta di esibizione documentazione, ai sensi del 180 (senza sanzione), che provi l’estinzione del debito.
2. se esibisce e non prova l’estinzione, verrà sanzionato per il 214 c. 8 in ufficio, precisando che il procedimento e la violazione è stata avviata su strada immediatamente, ma non verbalizzata perchè necessitava di approfondimento, come avvenuto col contraddittorio in ufficio, citando la sentenza del GdP
3. se non esibisce, art. 180 c. 8 + art. 214 c. 8 C.d.S.
4. se esibisce ed è in regola, il procedimento si archivia in autotutela.
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