Successivamente in ufficio facciamo una visura camerale della società, dalla quale risulta che la conducente è effettivamente socia accomandante della s.a.s. Ora la domanda è: Può una socia accomandante utilizzare una targa prova della s.a.s. senza la delega della socia accomandataria (oltre che legale rappresentante)? Perchè se così non fosse, dovremmo procedere con le ralative conseguenze, come dice il prontuario di Protospataro (edizioni EGAF, edizione 2018-1) alla pagina 386, alla nota 25 relativa all’art. 2 comma 1 DPR 474/2001: “Veicolo autorizzato che non espone la targa prova e non è condotto dal titolare o suo delegato è considerato in circolazione ordinaria con le relative conseguenze”.
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