Questo attivismo, portato all’esasperazione dai mezzi di informazione, ha determinato nell’utenza la necessità di accedere a informazioni qualificate circa la regolarità dei dispositivi antisdrucciolevoli e le modalità del loro impiego.
Appare quindi opportuno riassumere le disposizioni che disciplinano la materia, con l’avvertenza che esistono dei coni di ombra che non paiono superabili dall’esame della normativa nazionale e internazionale.
La prima modifica, di scarso rilievo, ha riguardato la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come “invernali”; si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse, grazie alla particolare mescola a base di silice e uno specifico battistrada. Ma la vera novità è che può essere prescritto non solo che i veicoli siano muniti di questi dispositivi, come in passato, ma anche che i sistemi antisdrucciolevoli (o gli pneumatici, solo in ipotesi) siano a bordo dei veicoli, in modo da essere impiegati in caso di necessità, quando sono molto probabili le precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada. La prescrizione dovrà però essere resa nota a mezzo di una segnaletica non espressamente prevista dal regolamento. La modifica trova fondamento dai fatti verificatisi negli anni passato, quando la mancanza dei dispositivi a bordo dei veicoli ha determinato interminabili ingorghi autostradali…
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