I giudici evidenziano come l’imputato abbia omesso la custodia dei due animali, non assicurandosi ad esempio che questi potessero costituire pericolo per i pedoni che transitavano di fronte alla sua proprietà. A sua difesa, il custode delle bestie sostiene che i cani non sarebbero di sua proprietà ed egli non avrebbe nessun obbligo nei loro confronti. Anzi, sarebbero solamente due cani randagi da lui accuditi all’interno del suo giardino.
La responsabilità della vigilanza sugli animali sarebbe da attribuire al Comune.
Chi accudisce un cane se ne assume la responsabilità
Chi accudisce e detiene un cane se ne assume la responsabilità e deve assicurarsi che l’animale non sia pericoloso per gli altri prendendo ogni necessaria cautela. Il “possesso” dell’animale o la sua registrazione all’anagrafe canina non sono rilevanti. È sufficiente che fra la persona e il cane sussista una relazione di semplice detenzione.
L’art. 672 del Codice Penale infatti non cita in alcun modo la proprietà in senso civilistico.
Il testo si riferisce genericamente ad “animali pericolosi da lui posseduti”, senza citare in alcun modo il concetto di possesso. In questo caso l’uomo che si è preso carico degli animali, sfamandoli e ospitandoli sul proprio terreno, risulta responsabile del loro comportamento.
Consulta la Sentenza n. 17145 del 5.4.2017, Corte di Cassazione
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