Nel presente approfondimento si prenderanno in considerazione i veicoli classificati dal regolamento n. 168/2013 nella successiva categoria L5e, cioè i tricicli a motore, i quali vengono appunto definiti nell’Allegato I del regolamento, intitolato Classificazione dei veicoli, come segue:
– tre ruote e tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, cioè un motore a combustione interna ad accensione spontanea (AS) o comandata (AC), a combustione esterna, a turbina o motore rotativo a pistone, ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente o elettrico, oppure una combinazione dei suddetti sistemi di propulsione o una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla;
- massa in ordine di marcia ≤ 1.000 kg;
- in via residuale, veicolo che non può essere classificato come categoria L2e, in quanto non rispetta anche una soltanto delle condizioni previste per quest’ultima categoria.
L’allegato I del regolamento n. 168/2013 suddivide la categoria L5e in due sottocategorie:
- L5e-A, relativa ai tricicli;
- L5e-B, relativa ai tricicli commerciali.
I tricicli della sottocategoria L5e-A sono definiti in maniera residuale come «veicoli L5e diversi da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione dei veicoli L5e-B » e con un massimo di…
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