Che reato commette chi circola con un’auto rubata?

Il furto d’auto è un reato che tutti riconosciamo a conosciamo. Più interessante è invece chiedersi che reato commetta chi circola con un’auto rubata, laddove non vi siano prove che il furto sia stato operato dallo stesso conducente.

7 Giugno 2017
Modifica zoom
100%
Immaginiamo di fermare un uomo alla guida di un veicolo con targa contraffatta, numero di telaio falsificato e di accertare, in seguito ai dovuti controlli, che il mezzo in questione risulta rubato un paio di settimane fa.

Che reato compie il conducente del veicolo? Non avendo nulla che lo possa ricollegare al furto d’auto le fattispecie da analizzare sono due: la ricettazione e il riciclaggio. 

Riciclaggio

Il primo reato che analizziamo è il riciclaggio: lo commette chi pone in essere operazioni atte ad ostacolare il riconoscimento di un bene trafugato e la sua provenienza. Con riferimento alle autovetture, ad esempio, la falsificazione della targa e del numero di telaio è riciclaggio, ma non solo. Bruciare un’auto per ricavarne materiali rientra nella stessa fattispecie di reato.

In generale, ogni qualvolta si riscontri la trasformazione materiale di un bene rubato eseguita al fine di impedirne l’identificazione, ci si trova di fronte a un caso di riciclaggio.

Ricettazione

Parliamo ora dell’art. 648 del Codice Penale , “ricettazione”. Questo reato è commesso da coloro che acquistano, ricevono o occultano denaro o cose provenienti da un delitto. Il caso di cui ci stiamo occupando è ascrivibile proprio a questa fattispecie.

Non essendovi prove da cui desumere la materiale realizzazione della condotta del reato di riciclaggio da parte dell’imputato (o eventualmente di suoi complici), il reato deve essere ricondotto nell’ipotesi della ricettazione. Non ci sono dubbi che il conducente del veicolo fosse a conoscenza della provenienza illecita del mezzo. Non poteva infatti non aver notato, fra le altre cose, che la chiave di accensione non apriva gli sportelli, sulla serratura vi erano evidenti segni di effrazione e i documenti di circolazione si riferivano ad un altro modello di auto.

Consulta la Sentenza n. 75/2017, Corte d’Appello, Roma

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento