Il fatto contestato, la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S., e non anche la violazione di cui all’art. 334 C.P.
Si può circolare con un’auto sottoposta a fermo amministrativo?
Chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di “sottrazione di cose sottoposte a sequestro” di cui all’art. 334 C. P..
La norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non integra il reato di cui all’art. 334 C.P la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integrando esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo.
Le pene per chi circola con un mezzo sottoposto a sequestro
Chi circola con un veicolo durante il periodo in cui questo è sottoposto a sequestro amministrativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.006 a €8.025. Inoltre vedrà la sua patente sospesa per un periodo compreso fra gli uno e i tre mesi.
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