Il Ministero, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative, fa seguito alla circolare 20/12/2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 93 e 132 del Codice della strada.
Il decreto Sicurezza ha imposto una stretta ai controlli sulle esterovestizioni prescrivendo espressamente, a fronte del divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, la possibilità di nazionalizzare il veicolo o di condurlo oltre confine munito di foglio di via.
Vengono forniti approfondimenti relativi a diversi punti specifici. In particolare:
A) Immatricolazione in Italia
Poiché in alcuni Paesi non è prevista la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri, gli ufficio delle Motorizzazioni territoriali procederanno comunque alla nazionalizzazione dei veicoli, dandone comunicazione alle competenti autorità estere e, a richiesta di queste ultime, restituiranno le carte di circolazione dalle stesse emesse.
B) Conduzione dei veicoli oltre i transiti di confine
Come accennato, il decreto prescrive sia la possibilità di nazionalizzare il veicolo che di condurlo oltre confine munito di foglio di via o anche mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo (in questo caso, senza necessità di richiedere il foglio di via). Tuttavia, vista la presenza di molti casi complessi – relativi all’impossibilità di richiedere il foglio di via (ad esempio perché il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione) e la carta di circolazione estera sia depositata presso la Motorizzazione in quanto ritirata dagli Organi di polizia stradale – la circolare dispone che l’interessato presenti all’ufficio della Motorizzazione territoriale una comunicazione scritta, nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere rimaste in suo possesso e la copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
In tali fattispecie, oltre a segnalare ai Paesi esteri tali procedure, gli uffici comunicheranno alle autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine di 180 giorni, gli interessati non abbiano richiesto l’immatricolazione in Italia o il rilascio del foglio di via, né abbiano comunicato la volontà di trasferirli oltre confine mediante trasporto con altri veicoli.
PER APPROFONDIRE
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LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
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