CIRCOLAZIONE STRADALE
Si accentua il contrasto giurisprudenziale in materia di ausiliari del traffico (personale ispettivo delle società di trasporto pubblico). Secondo la seconda sezione possono sanzionare solo le violazioni in materia di sosta nelle aree in concessione, ovvero la circolazione nelle corsie riservate. (G. Carmagnini)

18 Febbraio 2016
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Forse sarebbe il caso di scriverle bene le leggi, anche se il comma 133 della legge 127/97 non pareva lasciare molto all’immaginazione (1), invece che affidarsi alle interpretazioni ministeriali e poi agli ondivaghi indirizzi della giurisprudenza di merito e di legittimità, soprattutto quando si discute di un divieto di sosta, ma pare proprio che ci sia una incapacità di fondo o, più grave ancora, la volontà di alimentare il contenzioso bagatellare, nella redazione dei testi normativi. Questa è la volta degli ausiliari della sosta (o del traffico) nominati tra il personale ispettivo delle società di trasporto pubblico.

Questi soggetti sono individuati dal comma 133 della legge 127/97; essi si identificano nel personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla legge 142/90, ai quali, nell’ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta in genere e anche di circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici delimitate ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) ovvero sulle strade riservate previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del codice della strada.

In relazione alle finalità per le quali la normativa ne ha previsto la nomina, questi soggetti, tuttavia, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all’abusiva circolazione sulle stesse.

La competenza di queste figure non si può ritenere limitata alle sole corsie o strade riservate, anche se la Cassazione ha deciso in senso opposto nella sentenza che si propone. Il Ministero dell’interno, rispondendo ad uno specifico quesito, con la Circolare del 25/5/1999 prot.300/A/42457/110/26/2, ha precisato che l’articolo 17 comma 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede esplicitamente che le funzioni previste dal comma 132 di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio comunale sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone . Il secondo periodo del comma 133 riserva a queste figure, “oltre” le funzioni dianzi indicate, “anche” quelle relative alla “prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Per quanto sopra precede appare legittima la possibilità di impiegare il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico nelle forme indicate dalla legge nell’attività di accertamento di violazioni in materia di sosta anche su tutte le strade del territorio comunale e non solo sulle corsie o strade riservate. Ovviamente, l’impiego funzionale di questi soggetti sarà necessariamente limitato alle tratte sulle quali si svolge il servizio pubblico di trasporto di persone, senza che però questo significhi un limite alla loro competenza spaziale che, ripeto, deve intendersi equivalente a quella dei dipendenti comunali nominati ai sensi del precedente comma 132.

Invece la seconda sezione civile della Cassazione, rifacendosi all’interpretazione definitiva che è stata fornita dalle Sezioni Unite per i dipendenti delle società concessionarie delle aree di parcheggio a pagamento, ha ritenuto valido un nuovo principio di diritto, secondo il quale “i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17 della legge 15/5/1997 n. 127, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, co. 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino” e così si apre un nuovo contrasto giurisprudenziale a fronte di una norma che non pareva aver bisogno di ardite interpretazioni, tanto era chiara nella sua formulazione, tanto da avere convinto lo stesso Ministero dell’interno.

G. Carmagnini

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(1)    133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

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