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I giudici proseguono con le opportune motivazioni, chiarendo la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
Il punto fondamentale è che l’articolo 213 del Codice della Strada è riferito in particolare ai casi di sequestro amministrativo, mentre non ogni condotta prevista dall’art. 334 del Codice Penale integra l’ipotesi di illecito amministrativo.
Ricorso accolto quindi. Chi circola con un veicolo sottoposto a sequestro non commette il reato di cui all’articolo 334 del Codice Penale.
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