Cittadino che si spaccia per poliziotto: quale illecito?

Maurizio Marchi 12 Maggio 2014
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La Cassazione penale sez. VI sentenza 01.08.2012 n. 31427 ha precisato che, affinchè si concretizzi il reato di del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è necessario che il soggetto (colui che viola la norma), oltre a spacciarsi per poliziotto mantenga una condotta tale da concretizzare l’indebito esercizio di funzioni pubbliche (esempio spacciarsi per poliziotto per aver vantaggi o creare danni ad altri).
Il semplice attibuirsi invece della qualifica di poliziotto, senza che si verifichi l’indebito esercizio di funzioni pubbliche, configura la violazione, depenalizzata, prevista dall’articolo 498 C.P.

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