L’articolo 199 del Codice della strada, secondo cui l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, ripete, con qualche aggiustamento terminologico, i contenuti dell’articolo 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In evidente analogia con la personalità della responsabilità penale, anche nel campo dell’illecito amministrativo si afferma che l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. La morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione a suo carico, dal momento che l’obbligazione, pur avente contenuto patrimoniale, è legata inscindibilmente alla persona del debitore. L’effetto estintivo non si estende ad altri coautori del fatto né ai responsabili solidali, ma determina l’impossibilità di agire esecutivamente nei confronti degli eredi dell’autore della trasgressione.
Da un punto di vista classificatorio si tratta di un modo di estinzione della sanzione non satisfattorio al pari della prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, laddove i metodi satisfattori corrispondono al pagamento spontaneo, in misura ridotta o coattivo.
1. Effetti della estinzione per morte nelle varie fasi procedimentali
Proceduralmente la morte dell’autore della violazione determina l’archiviazione degli atti sia se verificatasi nella fase amministrativa di accertamento della viola- zione e di determinazione e riscossione della sanzione in fase applicativa, sia nella fase dell’eventuale giudizio di opposizione o di verifica amministrativa da vanti al prefetto, sia infine nella successiva fase di esecuzione della sanzione. Occorre però brevemente osservare gli effetti dell’istituto nelle varie fasi procedimentali per verificarne i diversi adempimenti pratico-operativi.
1.1. Prima della notificazione del verbale: avvio al procedimento di invalidazione (autotutela)
Se l’effetto estintivo provocato dalla morte del trasgressore si verifica nella fase di accertamento, prima della formale notificazione del verbale di contestazione recante gli estremi della violazione, il comando procedente deve semplicemente prender atto della circostanza ed avviare la procedura di invalidazione (descritta nel dettaglio a commento dell’articolo 203). Nella sezione formulario si riporta un provvedimento tipo di archiviazione della procedura per morte del trasgressore.
1.2. Dopo la notificazione del verbale – avvio al procedimento di invalidazione (autotutela) – il problema delle spese di accertamento e notificazione
Se la morte è invece segnalata (o si verifica, in concreto) dopo la notificazione del verbale di contestazione, ma prima della formazione del ruolo, l’ufficio deve anche in questo caso procedere all’avvio dell’identico procedimento di invalida- zione, ponendosi però in questo secondo caso, il problema dell’obbligazione di pagare le spese di notificazione prescritte per la contestazione della violazione e per l’ingiunzione di pagamento. Si discute cioè se il principio della intrasmissibilità della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione per morte del trasgressore si estenda anche alla obbligazione pertinente le spese di accertamento e notificazione o se, al contrario, tali somme debbano essere richieste agli eredi. Sul punto in un caso analogo la Corte di Cassazione – Sezioni Unite 24.5.1972, n. 1646 ebbe a suo tempo a precisare che “la disposta intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa si estende anche all’obbligazione di pagare le spese di notificazione. Pur essendo una obbligazione priva di natura sanzionatoria e distinta da quella relativa alla sanzione amministrativa, sostiene la Corte, si tratta comunque di una obbligazione accessoria che consegue necessariamente a quella principale e pertanto, sembra logico che debba seguirne le sorti e non possa continuare a sussistere dopo la sua estinzione”. Per questi motivi si ritiene che la determinazione di invalidazione debba comprendere anche tutte le spese accessorie comunque collegate alla obbligazione principale estinta per morte del trasgressore. Nella sezione modulistica si riporta un provvedimento tipo di archiviazione della procedura per morte del trasgressore.
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