L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura si immette nell’intersezione senza fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, nonostante la presenza di apposito segnale di Stop.
Approfondimenti
L’articolo 145 del codice della strada disciplina, al fine di evitare incidenti, i comportamenti che devono essere tenuti dai conducenti dei veicoli nelle intersezioni non regolate da semafori (per queste ultime valgono le specifiche norme contenute nell’articolo 41 dello stesso codice).
Innanzitutto è previsto che tutti i conducenti, anche quelli alla guida di veicoli favoriti dalla precedenza, devono approssimarsi all’intersezione usando la massima prudenza al fine di potere affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non venga ceduto il passo.
Viene poi posta una regola di carattere generale: salvo diversa segnalazione, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione e comunque in ogni caso in cui le loro traiettorie stiano per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra; obbligo che, chiaramente, vale anche nei confronti dei veicoli provenienti dal senso opposto e che effettuano la manovra di svolta a sinistra verso area pubblica o privata.
Laddove, a seguito di appositi provvedimenti degli enti proprietari delle strade, sia stata installata apposita segnaletica derogatoria del suddetto principio, i conducenti sono tenuti:
– a rallentare e, se necessario, fermarsi prima della striscia trasversale di arresto e dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada nella quale vanno ad immettersi o che vanno ad attraversare, in presenza del cartello “dare precedenza” figura II 36 articolo 106;
– a rallentare, fermarsi (in ogni caso) prima della striscia trasversale di arresto e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione, in presenza del cartello “fermarsi e dare precedenza” figura II 37 articolo 107.
Tenuti all’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada, sono anche i conducenti dei veicoli che giungono da sentieri, tratturi, mulattiere, piste ciclabili e luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
A tutti i conducenti è inoltre vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando non è possibile proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
Per la mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo 145 del codice della strada è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (aumentata di un terzo, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 195 del citato codice, quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7). Quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’articolo 145 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Note di chiarimento:
- L’articolo 3, comma 1, punto 26), del codice della strada definisce “intersezione a raso (o a livello)” l’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
- Dato il significato del segnale, commette la violazione anche chi, fermatosi allo Stop, riprenda poi la marcia senza dare la precedenza.
- Il comma 2-bis dell’articolo 195 del codice della strada, stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Scheda della violazione
– illecito: Perché alla guida di un’autovettura prima di immettersi nell’intersezione non ottemperava all’obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto imposto dal segnale di Stop;
– norma violata: articolo 145, comma 5, del codice della strada;
– sanzione pecuniaria fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00: da euro 163,00 a euro 651,00 – articolo 145, comma 10, del codice della strada
– pagamento:
- in misura ridotta -30%: euro 114,10 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
- in misura ridotta: euro 163,00 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
- della metà del massimo: euro 325,50 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
- del doppio del minimo: euro 326,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso
– sanzione pecuniaria fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 7,00: da euro 217,33 a euro 868,00 – articolo 145, comma 10, e articolo 195, comma 2-bis, del codice della strada
– pagamento:
- in misura ridotta -30%: euro 152,13 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
- in misura ridotta: euro 217,33 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
- della metà del massimo: euro 434,00 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
- del doppio del minimo: euro 434,66 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso
– sanzione accessoria: sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi in caso di 2 violazioni in 2 anni – Articolo 145, comma 11, del codice della strada. Per l’applicazione della sanzione accessoria in conseguenza di altra pregressa violazione provvede la Prefettura consultando le apposite banche dati.
– decurtazione punti dalla patente: 6
– devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore
– autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace
La normativa
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articolo 145)
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