CODICE DELLA STRADA – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono sull’art. 150 c.d.s. – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

15 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura, nonostante non fosse possibile l’incrocio con altro veicolo proveniente in senso contrario a causa di lavori sulla sua corsia che gli impedivano di tenersi vicino al margine destro della carreggiata, ometteva di fermarsi e di cedergli il passo e che nella collisione che ne è seguita i veicoli hanno riportato danni talmente gravi da determinare la revisione singola.

Approfondimenti

L’articolo 150 del codice della strada stabilisce i criteri cui devono attenersi due veicoli in situazioni di incrocio non agevole o impossibile per condizioni di traffico o di strada. La situazione è quella in cui due veicoli, circolanti con senso di marcia opposto, non riescono a passare contemporaneamente o, come comunemente si dice, a scambiarsi in quel preciso tratto di strada. L’articolo in questione, però, prende in esame solo situazioni occasionali che si vengano a realizzare per motivi contingenti, ad esempio lavori in corso sulla carreggiata, veicoli fermi od altri ostacoli che ostruiscano un senso di marcia ecc.; non sono invece contemplate le situazioni permanenti di incrocio impossibile, quale ad esempio l’esistenza di una strettoia ineliminabile, nelle quali il comportamento dei conducenti viene generalmente determinato da una specifica segnaletica stradale presente sul posto atta ad indicare il diritto di precedenza.

Il comma 1 stabilisce che quando l’incrocio fra due veicoli non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, è tenuto a fermarsi il conducente il cui senso di marcia risulti ostacolato a tal punto da dover invadere la corsia di marcia opposta per poter proseguire.

Il comma 2 indica quale deve essere il comportamento dei conducenti che si trovino a scambiarsi su strade di montagna o a forte pendenza in situazioni di difficile o impossibile incrocio. La norma prescrive che sia il conducente che procede in discesa a dover accostare quanto più possibile al margine destro della carreggiata o a spostarsi sulla prima piazzola utile, ove esista. Tuttavia sono previste alcune deroghe al principio generale, data la diversità dei casi reali che si possono verificare. Infatti, il secondo periodo del comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il conducente che procede in salita sia vicino ad una piazzola, sia quest’ultimo a doversi fermare sulla stessa, se la strada è talmente stretta da impossibilitare lo scambio anche con l’arresto del veicolo procedente in discesa e si renda quindi necessaria una manovra di retromarcia.

Riguardo alla suddetta manovra, i criteri sono fissati al comma 3, dove è stabilito che, nei casi in cui la retromarcia sia inevitabile, la manovra deve essere eseguita dal veicolo meno ingombrante e più maneggevole; quindi, i complessi di veicoli hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli, quelli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e gli autobus rispetto agli autocarri. Se i due veicoli che si incrociano appartengono alla medesima categoria, la retromarcia spetta al conducente procedente in discesa, con la stessa deroga prevista al comma 2 per il conducente che procede in salita specialmente se si trovi in prossimità di una piazzola.

Al di fuori della casistica esposta, nelle altre situazioni di incrocio tra veicoli nei passaggi stretti o ingombrati, o meglio quando il fatto si verifichi su carreggiata che non presenti ostacoli, soccorre l’articolo 141 del codice dove, al primo periodo del comma 4, viene disposto che il conducente deve moderare la velocità e all’occorrenza fermarsi, quando riesca malagevole l’incrocio con altri veicoli; si tratta delle circostanze più disparate nelle quali i due conducenti stessi, sul momento del fatto, dovrebbero accordarsi per lo scambio.

Il regime sanzionatorio dell’articolo 150 varia in conseguenza dei risvolti che seguono il mancato rispetto della norma, in virtù dell’esplicito rimando del comma 5 alle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’articolo 149 sulla distanza di sicurezza.

La sanzione amministrativa minima prevista al comma 4, risulta quindi applicabile solamente nei casi in cui non si sia verificato un incidente o dall’incidente non derivino danni tali ai veicoli da rendersi necessaria la comunicazione all’UMC per la revisione straordinaria prevista al comma 7 dell’articolo 80 e le persone coinvolte non abbiano riportato lesioni gravi o gravissime.

La sanzione pecuniaria è aumentata se dalla collisione derivi un danno grave ai veicoli tale da rendere necessaria la segnalazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revisione singola a norma del comma 7 dell’articolo 80 del codice della strada (deve trattarsi di danni alle parti essenziali del veicolo e determinanti per la sicurezza della circolazione, quali carrozzeria fortemente deformata, organi di frenatura compromessi eccetera); ne consegue anche la segnalazione al Prefetto e al citato Ufficio Motorizzazione Civile per la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi in caso di commissione della stessa violazione per due volte in un periodo di due anni.

La sanzione pecuniaria più alta è prevista nei casi in cui dalla collisione derivino lesioni gravi alle persone. Il presupposto fondamentale della disposizione è che le lesioni siano gravi, ossia dell’entità prevista dall’articolo 583, comma 1, del codice penale; tali sono ritenute le lesioni con almeno 40 giorni di prognosi, oltre a quelle lesioni che provochino incapacità attitudinali provvisorie o permanenti, malattie o deformazioni insanabili, perdita di arti, indebolimento di organi o di sensi eccetera. Per l’ipotesi in trattazione (trasgressore che provoca lesioni ad altre persone) l’articolo 222 del codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. Pertanto, a norma dell’articolo 223, commi 1 e 2, del codice, l’agente o l’organo di polizia che ha proceduto al rilevamento dell’incidente e all’accertamento della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione della violazione, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

Qualora dall’incidente siano derivati gravi danni ai veicoli e lesioni gravi alle persone, si applicano congiuntamente le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 149 del codice della strada.

Note di chiarimento:

  1. L’articolo 3, comma 1, punto 12), del codice della strada definisce “corsia” la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
  2. L’articolo 3, comma 1, punto 7), del codice della strada definisce “carreggiata” la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
  3. Si trascrive il comma 7 dell’articolo 80 (Revisioni) del codice della strada: “In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.”.

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