Comandante della Polizia Locale assunto extra dotazione organica. Il dubbio della normativa esclude la responsabilità erariale

di Vincenzo Giannotti

3 Maggio 2022
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La questione, posta all’attenzione della magistratura contabile, ha riguardato un eventuale danno erariale in caso di assunzione del posto di comandante quale dirigente extra dotazione organica (art.110, comma 2, del Tuel), in quanto a dire della Procura non si riferirebbe ad esigenze gestionali straordinarie, ma sarebbe stato attribuito al fine di coprire fabbisogni ordinari ed esigenze di carattere duraturo dell’ente, connessi ad una funzione fondamentale del Comune, potendo l’ente risolvere la questione o con l’assunzione a tempo indeterminato o con il comma 1 del citato art.110 del Tuel. L’opinione della Corte dei conti del Veneto (sentenza n.121/2022) è stata diversa in quanto, avendo il Comune la gestione della Polizia Locale con altri nove comuni, la straordinarietà della gestione associata ne avrebbe potuto giustificare la tipologia di assunzione scelta, sollevando da responsabilità i convenuti almeno per colpa grave.

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