Il Comandante di PM e le funzioni di amministrazione attiva
La valutazione dei giudici del TAR riguarda il fatto che concedere al Comandante di Polizia Municipale facoltà autorizzatoria concentrerebbe in una sola figura la funzione di rilasciare autorizzazioni e, al contempo, di vigilare sulle stesse. Il conflitto di interesse è evidente:
“vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato e degli atti amministrativi che ha a tal fine adottato, con conseguente dequotazione del principio di imparzialità, vulnerato, anche solo potenzialmente, laddove la funzione di controllore venga attribuita allo stesso soggetto controllato”.
Compiti di controllo e contestuale potestà al rilascio di autorizzazioni?
Nel caso in esame si rileva che alla Polizia municipale sono stati conferiti compiti di controllo e vigilanza sulle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari del Piano generale degli impianti (approvato da Consiglio comunale) e contestualmente, nello stesso regolamento, è attribuita la potestà di rilasciare le autorizzazioni all’installazione dei predetti impianti.
Per il TAR sono illegittime e vanno annullate le norme del Regolamento – Piano Generarle per gli impianti e la pubblicità che attribuiscono al Dirigente della Polizia municipale il rilascio, ovvero il diniego, dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari.
Il giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale concorda con quanto già affermato dall’Autorità Anticorruzione nell’Orientamento n. 19 del 10.6.2015:
“Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.”
In conclusione, il TAR Campania ribadisce che le determinazioni impugnate, adottate in applicazione delle citate disposizioni regolamentari, sono viziate per illegittimità derivata.
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