Il comandante risponde dal danno erariale per prescrizione dei ruoli coattivi nella misura della stimata di riscossione

Vincenzo Giannotti 19 Gennaio 2021
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Il comandante che invii in ritardo le liste di carico dei ruoli coattivi, relative alle sanzioni per violazione al Codice della Strada, al concessionario cui sia stato affidato il servizio, risponde del danno erariale se il ritardo comporti la prescrizione di quelle somme. Tuttavia, la quantificazione del danno non può coincidere con le somme prescritte, ma va calcolato sulla base della percentuale di riscossione effettiva al netto dell’aggio che sarebbe stato corrisposto al concessionario. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n.476/2020 della Corte dei conti della Puglia.

La vicenda

La Procura della Corte dei conti ha contestato al comandante della Polizia Locale il danno erariale relativo alla intervenuta prescrizione di quasi tutte le sanzioni comminate per la violazione del Codice della Strada, a causa della trasmissione, con inescusabile ritardo, delle liste di carico “cosiddette coattive” all’agente della riscossione. Il ritardo, inoltre, è stato sanzionato dalla stessa amministrazione con un provvedimento disciplinare con l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio per un mese. Non avendo la Procura accettato le controdeduzioni del comandante, incentrate essenzialmente sul difetto dell’obbligo contrattuale nei confronti della società di riscossione, la questione è giunta davanti al Collegio contabile.

 

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