COME AGIRE – Circolazione con ciclomotore alterato

Individuazione delle fattispecie di illecito e indicazione del corretto apparato sanzionatorio

16 Ottobre 2020
Modifica zoom
100%

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato come ciclomotore, modificato in modo tale …

CASI

3.1 che questo sviluppasse una velocità di oltre 45 km/h
3.2 che la cilindrata del motore risultasse superiore a quella indicata nel certificato di circolazione (cod. P.1)
3.3 che questo avesse una massa complessiva a pieno carico diversa da quella riportata nel certificato di circolazione (cod. F.2)
3.4 che questo avesse un rapporto potenza/tara diverso da quello riportato nel certificato di circolazione (cod. Q)
3.5 che questo avesse una potenza diversa da quella riportata nel certificato di circolazione (cod. P.2)
3.6 che questo avesse dimensioni diverse da quelle riportate nel certificato di circolazione (indicate di norma a pag. 3)
3.7 che questo avesse pneumatici diversi da quelli indicati nel certificato di circolazione (indicati di norma a pag. 3)
3.8 che questo avesse motore diverso rispetto a quello identificato nel certificato di circolazione (cod. P.5)
3.9 che questo sviluppasse un livello sonoro massimo superiore a quello indicato nel certificato di circolazione (cod. U.1 o U.2)

ARTICOLO C.d.S:  Articolo 97, commi 6 e 14

SANZIONE: € 422,00

Da € 422,00 a € 1694,00

Metà del massimo: € 847,00
Doppio del minimo: € 844,00

ENTRO 5 GIORNI: € 295,40

PUNTI: 0

SANZIONI ACCESSORIE: Fermo del veicolo per 60 giorni (1)

 

Note:

(1) Sanzione accessoria. In caso di reiterazione biennale, si applica il fermo per 90 giorni. Per l’applicazione del fermo amministrativo vedi sezione “Sanzioni accessorie”. Ove non sia possibile risalire all’autore dell’alterazione del ciclomotore si applica il solo fermo. Pertanto, in tal caso, il veicolo rientrerà nella piena disponibilità dell’avente diritto appena decorso il periodo di fermo amministrativo; ciò consiglia di segnalare il veicolo all’UMC competente in ragione del luogo di residenza dell’intestatario del veicolo, affinché sia disposta la revisione singola del ciclomotore alterato, exart. 80, comma 5, c.d.s.

(2) Ambito soggettivo. La sanzione si applica a chi guida il ciclomotore alterato, a prescindere da chi abbia realizzato le modifiche; ove si tratti dello stesso conducente, si applica in concorso la sanzione per la precedente violazione.

(3) Il certificato di circolazione del ciclomotore (modelli MC 821 F e MC 821 D) riporta le caratteristiche principali del veicolo, utilizzando a pagina 2 codici armonizzati del tutto analoghi a quelli della carta di circolazione. A pagina 3 vengono riportate in chiaro altre caratteristiche.

(4) Classificazione e giurisprudenza. Il superamento dei limiti di velocità, di cilindrata, o, per i ciclomotori a tre ruote, anche di massa o di sagoma, determina la classificazione di motoveicolo, per cui è necessario verificare anche l’età e la patente del conducente. È stato, infatti, ritenuto che, quando un ciclomotore risulta dotato di una potenza tale da imprimere al veicolo, in condizioni normali, una velocità nettamente superiore a quella di 45 chilometri orari, sono applicabili le disposizioni previste per il motoveicolo (Cass. pen., sez. IV, 6/3/1986 n. 4283). Il fatto di colui il quale, senza essere munito di patente adeguata, circoli alla guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e non corrispondente, perciò, alle sue caratteristiche originarie, integra l’illecito di guida senza la prescritta patente (Cass. pen., sez. IV, 18/9/1997 n. 255; nello stesso senso Cass. pen., sez. IV, 24/6/1993 n. 839; Cass., sez. IV, 18 /12/1989 n. 8147). Inoltre, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di trasporto (45 km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 c.d.s., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma 14) (Cass. 7/12/2001 n. 15506; v. anche Cass. 22/6/2007 n. 14656). Infine, la stessa Corte ha riconosciuto la responsabilità del genitore esercente la potestà, qualora la modifica delle caratteristiche tecniche del ciclomotore – tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto – sia commessa da un minore. In un tale caso, il fatto non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare nell’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul minore; con la conseguenza che la responsabilità del genitore non può essere esclusa per impossibilità di impedire il fatto (Cass. 21/3/2007 n. 6685; Cass. 20/10/1997 n. 10282).

(5) Prassi ministeriale. Conformi agli indirizzi giurisprudenziali della nota precedente, si segnalano: Ministero dell’interno, nota prot. n. M/2413/4 del 21 novembre 2000 e nota prot. n. 300/A/47577/106/16 del 2 dicembre 1993 che, tra l’altro, ha confermato che per quanto concerne il veicolo l’articolo 97 è norma speciale, per cui non si applicano le altre disposizioni che riguardano i motoveicoli, mentre si applicano quelle che riguardano il conducente (articoli 115 e 116 c.d.s.)

(6) Procedura di accertamento. Nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che un ciclomotore sia stato alterato al fine di sviluppare una velocità superiore a 45 km/h, ovvero, qualora si riscontri comunque che tale velocità è stata superata in maniera considerevole, si potrà disporre l’accertamento tecnico. Il superamento dei limiti di velocità, accertato per mezzo dell’autovelox, ovvero con il riscontro del tachimetro dell’autovettura di servizio, o anche tramite la valutazione dell’agente, se adeguatamente supportata da elementi oggettivi basati sulla comune esperienza (es. tracce di frenata), potrà costituire il fondamento per il successivo accertamento tecnico. È del tutto evidente che tale procedura dovrà essere limitata ai casi in cui il dato strumentalmente o empiricamente accertato assuma un rilievo tale da giustificare la successiva attività di riscontro tecnico, sicuramente onerosa per tutti i soggetti coinvolti nell’accertamento. Quindi, sulla base dei suddetti fondati motivi, la pattuglia, qualora non sussistano elementi ostativi per la sicurezza della circolazione, una volta identificato il conducente, provvederà a scortare il veicolo, condotto dallo stesso sino alla sede della ditta, per l’esecuzione dell’accertamento. Qualora il soggetto si rifiuti di trasportare il veicolo sino al luogo indicato, ovvero, quando sussistano motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, si provvederà al trasporto tramite carroattrezzi; in tal caso, le spese sono poste a carico del conducente e/o dell’obbligato in solido, salvo che l’accertamento tecnico dia esito negativo. Tutto il procedimento, di natura prettamente amministrativa, trova fondamento nell’articolo 192 del codice della strada e nell’articolo 13 della l. n. 689/81. Quindi, una volta stabilito che il ciclomotore presenta caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che sia alterato o che comunque sviluppi una velocità superiore a quella consentita, sarà accompagnato o trasportato presso la ditta convenzionata, previo accordo telefonico. Sul posto si provvederà alla nomina della persona incaricata del controllo, redigendo apposito verbale; il verbale conterrà anche l’esito della prova; l’atto sarà sottoscritto dai presenti e consegnato in copia al conducente e/o proprietario e all’incaricato della verifica, mentre l’originale sarà depositato agli atti del Comando. Il conducente e/o proprietario hanno diritto di assistere alla prova e di farsi assistere da persona di fiducia; della presenza (o dell’assenza) del conducente e/o del proprietario e della persona di fiducia si darà atto nel verbale di nomina e di verifica.

(7) Assicurazione. È stata altresì esclusa l’applicabilità dell’articolo 193 del codice della strada, per mancanza della copertura assicurativa, in quanto il ciclomotore, pur considerato motoveicolo, è comunque coperto da assicurazione RCA; in tal senso si è espresso anche l’ISVAP, oggi IVASS.

 

PER APPROFONDIRE

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento