Il problema riguarda la competenza in materia, posto che il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e, contemporaneamente il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo la competenza dello stesso Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 1 settembre 2011 n. 150.
La Corte quindi evidenzia come:
“la risoluzione del conflitto di competenza presupponga la previa qualificazione dell’azione giudiziaria proposta dalla Migliorelli, questione già affrontata dalle SS.UU. di questa Corte che hanno ravvisato nell’atto comunicativo del preavviso di fermo di beni mobili registrati, un atto, “autonomamente impugnabile”, volto a portare direttamente a conoscenza del destinatario la pretesa della Amministrazione pubblica (v. Cass., sez. un., 7/05/2010, n. 11087; Cass., sez. un., 12/10/2011, n. 20931), e che, in quanto misura puramente afflittiva, “volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione”, deve “ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”.
Le incertezze che si registrano a proposito della esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace ed al Tribunale nella materia indicata, spingono la Corte a richiamare un intervento chiarificatore volto a definire in particolare:
- la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (art. 6 ecc.) e opposizione al verbale di accertamento (art. 7 ecc.);
- se tali criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle Sezioni Unite.
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