Con la sentenza
n. 24757/2011, la Suprema Corte ha precisato e ribadito che
l’art. 126 – bis del codice della strada sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla
comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, pertanto l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire
nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente, quindi, in caso di ricorso sarà competente il Giudice di pace del luogo
de quo.
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