La circolare rientra in quanto previsto ai sensi dell’art. 9, comma 1, del C.d.S., la quale stabilisce che le competizioni sportive con veicoli o animali si possano effettuare solo previa autorizzazione.
Si tratta in particolare di rally, rally storici e competizioni simili.
Interessate solo le competizioni agonistiche
Come ricorda il ministero all’interno della circolare “la disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui e’ prevista la determinazione di una classifica”. Sono quindi escluse dall’obbligo le competizioni non agonistiche, per le quali sono in vigore le solite procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n.635.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento