Comportamenti e responsabilità nei sinistri stradali – Analisi di due recenti pronunce della Cassazione (G. Simonato)

5 Agosto 2015
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La Corte di Cassazione sezione IV nella giornata del 10 luglio 2015 ha emesso due sentenze: una sui sinistri stradali e il comportamento del conducente e del pedone, l’altra sull’ebbrezza, osservata e giudicata per due diversi comportamenti e fattispecie.
Nel primo caso, con la sentenza n. 29799, si giudicava il conducente di un veicolo, che chiedeva l’esenzione della responsabilità per l’incidente stradale causato con investimento di un pedone, la cui condotta configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.
Ciò che può ritenersi, nei confronti del conducente del veicolo investitore e nella sua condotta sia generica che specifica, è che per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si trovava nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Certamente il comportamento del pedone, nel caso di specie, rende nulla la responsabilità dalla condotta del conducente ed opera in assoluta autonomia rispetto delle norme sulla circolazione stradale.
Nel secondo caso, la sentenza n. 29904, si rifà alla guida in stato di ebrezza. È un caso che farà specie, in quanto si analizza la mancanza di diligenza da parte dell’utente della strada, il quale deve comunque evitare di assumere bevande contenenti alcool.
Nel caso di specie, peraltro, non è contestato il fatto che l’esito dell’alcoltest sia risultato positivo e neppure è contestato il buon funzionamento dell’apparecchiatura. Pertanto ininfluente risulta il fatto che l’imputato abbia assunto sostanze alcoliche in quanto contenute in un analcolico da lui assunto dato che, considerata la prevedibilità dell’assorbimento e il divieto per motivi di salute dell’assunzione, non ha messo in atto le regole di diligenza gli avrebbero dovuto consigliare di non porsi alla guida del veicolo onde evitare comunque di incorrere nella commissione del reato.
Leggendo la prima sentenza mi corre l’obbligo di riportare quanto sentenziato. È importante la parte nella quale i Giudici affermano che del resto, può incidentalmente osservarsi, ed apparire del tutto implausibile la tesi del ricorrente, secondo cui, pur nell’ipotesi in cui il conducente avesse costantemente prestato attenzione sul suo lato destro, egli potrebbe non essersi accorto dell’anziana donna in quanto proveniente da un imprecisato punto della zona e procedente in linea con il montante destro dell’autobus, tanto da risultare invisibile all’autista.
È infatti da ritenere inverosimile che possa esistere una parte dell’area da cui l’autobus si muove e in particolare di quella posta a destra dello stesso dal quale salgono e scendono i passeggeri che l’autista non possa avere sotto il pieno controllo attraverso parabrezza, finestrini e specchio retrovisore.

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