Il Comune è responsabile se il sinistro è causato da una macchia d’olio sull’asfalto?

In materia di responsabilità per custodia di una strada, laddove non siano accertate violazioni del C.d.S. e il sinistro sia causato dallo stato dei luoghi, è l’amministrazione a dover provare che il conducente abbia dato causa al verificarsi dell’incidente

Marco Vitali 18 Maggio 2017
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Il sinistro che analizziamo riguarda il conducente di un veicolo che perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto. Il veicolo finiva poi nella corsia opposta andando a scontrarsi con due auto che sopraggiungevano in direzione opposta.

Gli agenti di Polizia Stradale intervenuti sul luogo non accertavano nessuna violazione del Codice della Strada a carico dell’imputato, anche in relazione al rispetto dei limiti di velocità. Di chi è la responsabilità del sinistro?

Secondo i giudici della Corte d’Appello ci troveremmo di fronte a un concorso di colpa al 50%:

  • l’amministrazione è colpevole per la presenza dell’olio sulla strada, non segnalato né ripulito;
  • l’automobilista è colpevole per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

Se non c’è violazione del Codice della Strada, l’amministrazione ha l’intera responsabilità

La Corte di Cassazione ha però una diversa versione dei fatti: “laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (nel caso di specie, la macchia d’olio) grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno”.

Nel caso in questione, come abbiamo visto, nessuna violazione del Codice della Strada è stata irrogata in relazione a questo sinistro. Quindi nessuna colpa è ravvisabile a capo del conducente, che nel rispetto delle leggi stava conducendo il suo veicolo su un tratto di strada pericoloso per cause che dipendono dall’Amministrazione.

 

I giudici procedono così ad assegnare l’intera responsabilità del fatto all’ente proprietario della strada.

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