Sulla base di quanto sopra espresso, si chiede quali sono i dati necessari da inserire nella pubblicazione (targa, veicolo, dati del proprietario ecc.) e quali non menzionare, al fine di garantire il rispetto del trattamento dei dati sensibili ed ottemperare alle prescrizioni in materia di Privacy.
LA SOLUZIONE
L’articolo 213 del codice della strada dispone oggi che nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’ autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro.
Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
Una simile incombenza è prevista anche a carico della Prefettura, che però dovrà dare comunicazione del deposito non con pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio, ma con la pubblicazione dell’elenco e dell’avviso nel sito istituzionale della Prefettura stessa.
Pertanto, si potrà fare riferimenti ai dati minimi ripostati sul sito della Prefettura ed uniformarsi per la comunicazione all’albo pretorio, redigendo un avviso che potrebbe prendere spunto da quello concordato con la nostra prefettura e che si riporta (privo del riferimento alla targa, che però deve essere indicata per assolvere alla funzione sottesa alla pubblicazione).
IL VERBALE
COMUNICAZIONE DEPOSITO VEICOLO
Data __ __ ____
Procedimento n. __
_ VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (Art. 213 CDS)
_ VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (Art. 224 ter CDS)
In data __ __ ____ alle ore __ in Via …… nel Comune di …., personale del Comando in intestazione, sottoponeva sotto sequestro amministrativo ai sensi dell’art.13 e 20 della L.689/81, nello specifico art. 213 CDS, per la violazione dell’art. 193 CDS, il veicolo … targato ….
SI AVVISA
Il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall’art.196 del CDS è invitato ad assumere anche delegando altra persona maggiorenne, la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria. Il presente verbale sarà trasmesso alla Prefettura competente; la stessa, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’avvenuto deposito del veicolo.
L’interessato viene avvisato che decorsi 5 giorni dalla pubblicazione suddetta, in caso di mancata assunzione di custodia, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato.
Si rappresenta che in caso di sequestro operato per la mancanza di copertura assicurativa, fermo restando l’obbligo di assumere la custodia entro i termini sopra indicati, l’interessato potrà ottenere la restituzione del veicolo esibendo, entro 60 giorni dalla Contestazione/Notificazione della violazione, prova del pagamento della sanzione, del premio di assicurazione per almeno sei mesi e corrispondendo le spese di prelievo trasporto e custodia del veicolo sequestrato.
Qualora l’interessato non abbia provveduto al dissequestro nei termini sopra indicati e non abbia proposto ricorso entro i termini indicati nel verbale di violazione, il veicolo è alienato e/o confiscato dall’Autorità Amministrativa.
Qualora, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato al custode acquirente, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio, del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
Il Responsabile Dell’Ufficio (….)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs. 39/93.
PER APPROFONDIRE
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114) – Nuovo codice della strada
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