E così, andando a leggere i testi aggiornati e modificati delle nuove norme, torna d’attualità un problema fino ad ora sottovalutato.
L’articolo 115 comma 1 lettera del C.d.S., nella versione già in vigore, prevede l’età minima di ventuno anni per condurre “nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza”. Buona parte dei tecnici e degli addetti ai lavori sa che tale prescrizione è collegata al KE (il CAP per le ambulanze per intenderci) soppresso dal nostro ordinamento da quasi 15 anni.
Il dubbio era, e resta fino ad ora, se quell’età minima di ventuno anni restasse in vigore per i conducenti dei veicoli di ambulanze in emergenza oppure no: chi scrive è sempre stato del parere che, pur scomparendo il KE, restasse il vincolo dell’età minima di ventuno anni.
Ad essere sinceri ci si è posto raramente il problema di capire se tale limite di età fosse applicabile anche per la guida di altri veicoli di emergenza, proprio in ragione di quel “blocco mentale” legato alla corrispondenza “21 anni, KE).
Nel testo dell’articolo 115 C.d.S. in vigore dal 19 gennaio 2013, le parole sono cambiate, senza dubbio per chiarire, e l’attuale formulazione, per l’età minima di ventuno anni, prevede (fra gli altri non qui di interesse) “i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177”. Ma quali sono questi veicoli?
Nell’articolo 177 C.d.S. non si trova una sola parola che faccia riferimento o definisca cosa sono i veicoli che circolano in servizio di emergenza, per cui si presume che siano tutti quelli legittimati ad utilizzare i dispositivi di allarme visivi e sonori. Ad essere pignoli, il richiamo dell’articolo 115 alle parole “circolano in servizio di emergenza”, porterebbe a pensare che l’età minima sia diciotto anni quando non circolano in emergenza e ventuno anni quando circolano in emergenza. E’ evidente che un’interpretazione di questo tipo assumerebbe aspetti “tragico/comici”.
Possiamo trovare una definizione di “emergenza” nell’articolo 172 C.d.S. , alle lettere A e B del comma 8, laddove si prevede l’esenzione dall’utilizzo dei sistemi di ritenuta per“ gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza – i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza”.
Ora che abbiamo risolto il dubbio e capito cosa è la circolazione in emergenza, resta il problema: è opportuno assumere un operatore di polizia locale a diciannove anni (in teoria sarebbe sufficiente la maggiore età, ma il contemporaneo requisito della scuola superiore sposta di fatto in avanti questo limite), quando poi non potrà condurre i veicoli che circolano in servizio di emergenza?
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