È illegittima la decisione del comune di bandire un concorso per soli interni per l’assunzione di un vigile urbano, in quanto assunta in violazione sia con il Regolamento comunale delle assunzioni, che prevedeva il concorso interno salvo il caso in cui vi fosse stato un unico posto da assegnare, sia con il principio del pubblico concorso che, secondo il pacifico orientamento della Corte, è ammissibile solo allorché i posti riservati al personale dipendente risultino limitati al 50% di quelli complessivi (cfr. Corte cost. n. 373/2002). Inoltre, quanto all’invocata applicabilità dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000, si osserva come la figura professionale messa a concorso (vigile urbano) non sia oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare al regime ordinario, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all’interno dell’ente. Anzi, a ben vedere, con riferimento alle mansioni di agente di p.s. proprio l’effettuazione di una selezione concorrenziale risulta lo strumento più idoneo all’individuazione del soggetto più qualificato.
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