Si ricorre contro una sanzione comminata alla proprietaria di un’auto venuta meno all’obbligo di comunicare i dati della persona che, alla guida del suo veicolo, aveva commesso un’infrazione (art. 126-bis C.d.S.).
In particolare l’imputata sostiene, fra i vari motivi di ricorso, che “in una famiglia normale non può pretendersi il censimento continuo dell’uso dell’autoveicolo”. I giudici ribattono invece che, il proprietario di un veicolo deve sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, essendo responsabile della sua circolazione nei confronti della PA e di terzi. Il proprietario del mezzo che non sia in grado di identificare il soggetto alla guida, quindi, risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento