In passato, già la Corte di Cassazione (S.U. ord. nn, 2053 e 14701 del 2006) aveva ritenuto che sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il fermo «è preordinato all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito». La questione è poi stata superata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e si è posto nuovamente il problema di un’interpretazione coerente con la ratio legis, che, secondo i Giudici è quella di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando alla giurisdizione ordinaria solo la sfera residuale dell’espropriazione forzata vera e propria…
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