Sia il Tribunale che la Cassazione hanno ribaltato questa determinazione e confermato la sanzione. Se anche si fosse potuto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata «ciò non avrebbe dato luogo ad una ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo».
L’avvenuto tempestivo esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale ha sanato ogni nullità della notificazione, è certo, infatti, «che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità di consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione».
Il verbale sarebbe invalido, conclude l’ordinanza, solo se assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al tempo e alla località dell’infrazione. In questo caso il trasgressore ha avuto piena conoscenza della violazione e ha potuto difendersi tempestivamente nel merito. Quindi la nullità della notifica della multa è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso.
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