Contenzioso stradale: prova fotografica ed onere della prova degli accertamenti da remoto. Considerazioni a margine di Giudice di Pace Salerno 13/4/2015 (S. Maini)

22 Giugno 2015
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Parliamo di un ricorso contro un verbale per eccesso di velocità rilevato tramite il cd. “tutor”, e perciò accertato da remoto: l’Ufficio, pur avendo ricevuto ritualmente  notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, oltre a non essersi costituito in giudizio (art. 416, c.p.c.), nemmeno ha depositato la documentazione di legge (artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 – già art. 23, comma 2, legge n. 689/1981), ed il Giudice di pace, ampiamente argomentando nel merito (non limitandosi cioè, correttamente, a trarre conclusioni a favore del ricorrente dalla sola mancata costituzione e/o dal solo mancato deposito degli atti, in sé(1)) ha accolto la opposizione.
Del tutto scontato che, nonostante la giurisprudenza di legittimità, in diverse, ed anche recentissime, pronunce, offra (forse non irrilevanti) margini di manovra al Giudice anche in caso di “assenza” dell’Amministrazione in giudizio(2), del tutto scontato, dicevo, che quando l’Ufficio “non risponde” non si mette, di fatto, nelle migliori condizioni per confidare nel rigetto del ricorso, tuttavia alcune considerazioni contenute nella pronuncia in epigrafe, mi lasciano perplesso.
Tra queste, quella che, riferita alla circostanza che l’Ufficio non avrebbe adempiuto al proprio onere della prova, rileva, tra le altre “carenze”, quella per cui “… l’Amministrazione non ha esibito né prodotto IN COPIA CONFORME(3) le fotografie relative all’infrazione …”(4), con la conseguenza che “…ritenendo … che tali elementi costituiscano presupposti essenziali e fonti di prova indefettibile ai fini dell’accertamento dell’infrazione, non può di certo riconoscersi l’attendibilità dello stesso accertamento con la ovvia conseguenza dell’annullamento del verbale. Con riguardo alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 2952/1998 e Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713) che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del c.d.s. demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate. …”

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