Controlli elettronici della velocità: della natura dei cartelli di presegnalazione (e della sua sostanziale irrilevanza)

Piaccia o non piaccia, le disposizioni che obbligano l’organo accertatore ad “avvertire” della presenza dei controlli elettronici della velocità (art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121 – conv. con mod. dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, ed art 142, comma 6-bis, CdS), non sono un optional: mi pare lo dica il buon senso, ancor prima delle raffinatezze dell’ermeneusi (peraltro qui, credo, non necessarie).

27 Settembre 2016
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di S. Maini

Considerazioni a margine di Cassazione civile, sez. II, 29 luglio 2016, n. 15899 (1).
Piaccia o non piaccia(2), le disposizioni che obbligano l’organo accertatore ad “avvertire” della presenza dei controlli elettronici della velocità (art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121 – conv. con mod. dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, ed art 142, comma 6-bis, CdS), non sono un optional: mi pare lo dica il buon senso, ancor prima delle raffinatezze dell’ermeneusi (peraltro qui, credo, non necessarie).
Se sul se, della presegnalazione, perciò, le cose sono abbastanza piane, non così, a quanto pare, si può dire sul come.
La pronuncia in epigrafe (che, incentrata sull’art. 4 cit., si “allarga” anche a ricomprendere il comma 6-bis cit.) ribadisce, per l’ennesima volta, il principio della ineludibilità dell’obbligo di segnalazione (e perciò non ci dice nulla di nuovo), ma si segnala anche per alcune considerazioni sul rapporto tra disposizioni legislative e regolamentari in materia di ripetizione del segnale dopo ciascuna intersezione, e per altre sulla natura del segnale di memento della postazione di controllo: le prime sono certamente condivisibili, le altre, francamente, mi pare lo siano assai meno, ma, come dirò, credo siano sostanzialmente irrilevanti per il risultato finale, che non cambia.
Innanzitutto, però, il caso, che è caratterizzato da “… un unico cartello di preavviso di controllo elettronico della velocità posto all’ingresso del comune … e non più ripetuto per i successi 20 km. della S.S. … di competenza della medesima amministrazione comunale, di guisa che chi … vi s’immetta provenendo da un tratto di strada successivo al punto d’ingresso al paese, non incontra alcuna segnalazione lungo il tragitto …”(3).
L’interessato eccepisce la illegittimità della presegnalazione, perché  “… gli artt. 77 e 78 reg. C.d.S., … avrebbero imposto l’allocazione del cartello informativo ad ogni intersezione stradale …”.
Sia il Giudice di pace, sia il Tribunale in appello, però, gli danno torto.

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