Controllo su strada di veicolo a noleggio: non è necessario avere a bordo del veicolo il contratto di locazione.

Approfondimento a cura di S. Bedessi

25 Ottobre 2011
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In sede di controllo su strada dei documenti di circolazione di un autovettura a noleggio è necessario richiedere anche l’originale o la copia del contratto di noleggio?
In altri termini il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito a richiesta degli organi di polizia stradale, oppure no?
Per comprendere se questo obbligo vi sia o meno è necessario capire se esiste un presupposto giuridico che conduce al dovere, per il conducente, di portare con sé il contratto di noleggio stipulato fra locatario e locatore.
L’articolo 180, primo comma, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 testualmente recita:
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
”.
E’ chiaro come l’elencazione dei documenti necessari sia assolutamente tassativa e che quindi altre documentazioni possano essere richieste su strada, al momento del controllo di polizia, solamente se previste da norme speciali rispetto a questo principio generale (per mero esempio: norme sul trasporto di merci pericolose ADR, oppure norme sull’autotrasporto merci) e dunque connesse alla particolarità del trasporto ovvero alla particolarità dei titoli abilitativi del conducente.
Quando si tratta di autovettura gli unici documenti necessari sono quelli previsti dall’articolo 180 c.d.s.; del resto lo stesso D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”) non prevede alcunché in sede di specificazioni tecniche sui documenti necessari ai sensi dell’art. 180 (art. 376 Reg.).
Che niente altro sia necessario è fra l’altro confermato da vari prodotti editoriali in dotazione degli organi di polizia stradale, utilizzati come prontuario delle violazioni; nessuno di essi riporta alcunché in merito alla necessità di portare seco il contratto di noleggio. (1)
A conferma della tesi sostenuta si osservi come l’articolo 84 c.d.s. (“Locazione senza conducente”), egualmente niente dica in merito alla necessità che il contratto di noleggio venga tenuto a bordo del veicolo ed esibito a richiesta degli organi di polizia stradale…

 

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