Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la copertura assicurativa automatica è riconosciuta anche nel caso di uso illegittimo della targa e tanto ha confermato il Ministero dell’interno con la recente circolare N. Prot. 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, con la quale ha chiarito che tale garanzia vale anche nel caso di veicoli presenti sul territorio da oltre un anno, in violazione dell’articolo 132 del codice della strada, cioè che circolano senza essere stati nazionalizzati.
Quindi, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera assolto, e pertanto non si effettuerà il controllo dei documenti assicurativi né si procederà ai sensi dell’articolo 193, dai veicoli muniti della targa di immatricolazione rilasciata da uno dei seguenti Paesi che sono garantiti dalla copertura automatica; per i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli della tabella che segue, è necessaria la polizza di frontiera, c.d. carta rosa:
Albania | carta verde |
Andorra | copertura automatica |
Azerbaigian | carta verde |
Austria | copertura automatica |
Belgio | copertura automatica |
Bielorussia | carta verde |
Bosnia ed Erzegovina | carta verde |
Bulgaria | copertura automatica |
Cipro | copertura automatica |
Croazia | copertura automatica |
Danimarca | copertura automatica |
Estonia | copertura automatica |
Finlandia | copertura automatica |
Francia (e Principato di Monaco) | copertura automatica |
Germania | copertura automatica |
Grecia | copertura automatica |
Iran | carta verde |
Irlanda | copertura automatica |
Islanda | copertura automatica |
Israele | carta verde |
Lettonia | copertura automatica |
Liechtenstein | copertura automatica |
Lituania | copertura automatica |
Lussemburgo | copertura automatica |
Macedonia | carta verde |
Malta | copertura automatica |
Marocco | carta verde |
Moldavia | carta verde |
Montenegro | carta verde |
Norvegia | copertura automatica |
Paesi Bassi | copertura automatica |
Polonia | copertura automatica |
Portogallo | copertura automatica |
Regno Unito (e Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man) | copertura automatica |
Repubblica Ceca | copertura automatica |
Romania | copertura automatica |
Russia | carta verde |
Serbia | copertura automatica |
Slovacchia | copertura automatica |
Slovenia | copertura automatica |
Spagna | copertura automatica |
Svezia | copertura automatica |
Svizzera | copertura automatica |
Tunisia | carta verde |
Turchia | carta verde |
Ucraina | carta verde |
Ungheria | copertura automatica |
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Copertura assicurativa di Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Per i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell’assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipula di un contratto con un’impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della “copertura automatica” o della “necessaria carta verde”, sono considerati, dal punto di vista squisitamente assicurativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l’Italia ha aderito.
Eccezioni alle quali non si applica la copertura assicurativa automatica
Per gli Stati non coperti automaticamente vige l’obbligo della copertura assicurativa al quale deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, ovvero deve essere stipulata apposita polizza di frontiera (2) (c.d. carta rosa).
I veicoli devono quindi essere dotati di copertura (“necessaria carta verde”, “carta rosa” o polizza con compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l’elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l’obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto, secondo la nuova appendice 2 all’accordo, da considerarsi prevalente rispetto all’elenco (3) contenuto nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86…
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(1) Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
(2) La “carta rosa” viene rilasciata dall’U.C.I., presso gli uffici di frontiera, per un periodo di validità minimo di 15 giorni e massimo di 45 giorni.
(3) Allegato 1 in relazione all’articolo 7, comma 2.
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