Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020: recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Le novità in breve
Situazioni di assembramento
Il DPCM prevede che si possa disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, consentendo l’accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali.
Attività sportive
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
Fiere, congressi, riunioni, cerimonie
Sono sospese le sagre e fiere locali (consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale) e i convegni, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, che si svolgono senza la presenza di pubblico.
Scuole e università
Il nuovo DPCM dispone per le scuole secondarie il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
Le università invece dovranno essere in grado di adattarsi in base all’andamento del quadro epidemiologico, prevedendo la possibilità di didattica a distanza in caso di necessità.
Ristorazione
Tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo, mentre le consegne a domicilio non hanno vincolo di orario.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto. Nei ristoranti è obbligatoria l’affissione all’esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
App IMMUNI
Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ha l’obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
ELENCO ARTICOLI
- Articolo 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Articolo 2 – Disposizioni finali
- Allegato A
TESTO AGGIORNATO DEL DPCM 13/10/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/10/2020 (G.U. 13/10/2020 n. 253)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
PER APPROFONDIRE
VEDI ANCHE
La conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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