Il dettato normativo è all’articolo 322 del Codice Penale, che recita come segue:
“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318 (ndr. da uno a sei anni di reclusione) ridotta di un terzo”.
I presupposti per la condanna? È sufficiente che l’offerta risulti seria ed effettiva, sia per le modalità con cui è messa in atto ma anche in considerazione della persona a cui viene fatta la proposta.
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