Una conducente transitava più volte nell’arco di un mese e mezzo circa all’interno della ZTL del Comune di Mantova e, correttamente, veniva sanzionata dai sistemi di controllo automatico per la violazione dell’articolo 7. Proponeva ricorso al giudice di pace che accoglieva parzialmente le tesi della ricorrente, confermando una sanzione per ogni data in cui erano state accertate violazioni plurime, applicando una sorta di cumulo giuridico con quella logica di equità sostanziale che poco ha a che vedere con il diritto, dimenticando, peraltro, che proprio l’articolo 198 del codice della strada rappresenta norma speciale rispetto all’analogo principio statuito dall’articolo 8 della legge 689/81, vietando l’applicazione del concorso di norme proprio all’interno delle zone a traffico limitato.
Fino a qui poca meraviglia, senonché il Comune di Mantova, impugnata la sentenza in appello, si vedeva respingere il ricorso ed era costretto a impugnare la nuova sentenza davanti alla Corte di Cassazione, che, finalmente, forniva la corretta interpretazione della norma.
Infatti, precisato che il concorso disciplinato dall’articolo 198 del codice della strada non si applica nelle zone a traffico limitato e che anche nei casi in cui è applicabile, occorre che le violazioni siano la conseguenza di un’unica azione od omissione, cosa impossibile nei casi di singoli accessi, ancorchè riferibili a una stessa data, va esclusa anche l’applicazione della continuazione, propria dell’ambito penale e di alcuni limitati illeciti amministrativi.
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Vedi la Sentenza:
Corte di Cassazione, sez. Vi civile, 16/12/2014, n. 26434
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