Costruzione di soppalcature

Alberto Cuoghi 7 Giugno 2012
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Si definisce soppalco la superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta interponendo un solaio orizzontale in uno spazio chiuso.

 

Delimitare in maniera precisa quale titolo abilitativo serva per questo tipo di opere non è semplice in quanto in linea generale il soppalco nasce come luogo di deposito (per inserirvi una zona armadi), ove l’altezza dell’immobile lo consenta , per poter sfruttare al meglio il volume di una stanza. Infatti, vari regolamenti urbanistico edilizi comunali, prevedono che, nel momento in cui  uno degli spazi così ottenuti, al di sopra o al di sotto del soppalco stesso, presenti altezza interna di piano uguale o maggiore a m. 2,00, tale spazio verrà computato come superficie utile, aggiungendosi a quella preesistente. Per cui, in quest’ultimo caso, se normalmente per il soppalco ad uso deposito venga richiesta la presentazione di una SCIA, qualora, occorrerà un Permesso di costruire o la DIA onerosa rientrando nell’ottica della ristrutturazione edilizia. Occorre perciò, valutare al momento della realizzazione l’entità dell’opera da effettuare. Oltre o ciò occorre valutare quanto stabilito dai locali regolamenti comunali in materia igienico – sanitaria soprattutto se nell’ambiente ricavato mediante soppalcatura deve installarsi una cucina o un bagno.

 

La dottrina e la Giurisprudenza sono ormai, da tempo, concordi nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorra sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa. Il tutto come confermato dal  TAR della Campania che conferma  l’orientamento ormai consolidato della cassazione in merito all’argomento.

 

Quanto sancito dalla sentenza della VI Sezione del Tribunale amministrativo campano  in  data 22/02/2012, non è altro che l’ orientamento più volte richiamato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

 

Il caso. In un Comune campano durante l’effettuazione di lavori edili in uno stabile vengono realizzati , oltre ad altre opere, due soppalchi in ferro e tavelloni ( il primo con forma a “elle” per un totale di mq. 18 circa, il secondo di 36 mq. circa) il tutto tramite Denuncia di inizio Attività per manutenzione straordinaria.

 

L’intervento del TAR.

Il giudizio espresso dalla corte amministrativa si basa in prima battuta sul consolidato orientamento della giustizia amministrativa e cioè che per la realizzazione di soppalchi occorra una DIA (oggi SCIA) nei casi in cui essi sino di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire ( o DIA onerosa) quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente in quanto si viene a creare un incremento delle superfici dell’immobile e quindi un ulteriore possibile carico urbanistico. Quanto riportato risulta pure conforme con la giurisprudenza della corte campana. In pratica, se all’interno di un immobile troviamo un soppalco, per esempio, dalle dimensioni di circa 4/6 mq. ove viene posizionato un armadio o delle scaffalature e quindi in sostanza utilizzato come deposito, occorrerà presentare una SCIA (alcuni comuni richiedono  una CIL asseverata); mentre se si installa una struttura con superficie maggiore e comunque destinata in modo oggettivo ad ampliare la superficie abitativa esistente ( non solo quindi creando una cucina o un bagno), occorrerà un permesso di costruire ( o DIA super).

 

Il risultato non è destinato a cambiare se richiamiamo la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, in quanto “ l’esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di edificio, pure se non realizzi un mutamento d’uso, costituisce opera che richiede il permesso di costruire o DIA onerosa, poiché comporta modifica delle superfici interne e pertanto a norma dell’ art 10 comma 3, T.U. dell’edilizia, tale atto è richiesto anche se non comporta modifica di volume o sagoma” ( Cass. Pen. 22/09/2006, n. 37705).

 

Pertanto, vista la realizzazione di soppalchi di notevoli dimensioni ( pensiero anche di chi scrive) e la redistribuzione delle superfici utili, il TAR della Campania riteneva infondato il ricorso presentato dalla difesa confermando il profilo penalistico della vicenda suindicata.

 

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