Le nuove disposizioni riportate in grassetto:
– Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC
La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva (per esemplificare, è possibile il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino di una qualificazione CQC scaduta il 25 maggio 2016, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato il 25 maggio 2018).
Qualora il corso di formazione periodica abbia termine dopo due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.
Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) previsto dall’art. 9, commi 1 o 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.
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