La disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove egli custodirà il veicolo, nonché l’idoneità dello stesso, non deve più essere oggetto di dichiarazione autocertificata.
I casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato alla depositeria autorizzata o al custode acquirente, laddove individuato, risultano i seguenti:
– assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altri soggetti obbligati in solido;
– rifiuto, con le gravi conseguenze sanzionatorie previste dagli art. 213, comma 2 ter e 214, comma 1, C.d.S.;
– soggetti che versino in uno stato di infermità mentale;
– misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto;
– ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli art. 202, comma 2 quater e 207, comma 3 C.D.S.
LEGGI LA CIRCOLARE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento