Pertanto, dalla data indicata, all’articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi » sono soppresse. Quindi, la formulazione del secondo comma dell’articolo 173 da domani sarà la seguente:
“É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, [nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. É consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.
Concludendo, rimangono esclusi dal divieto di utilizzare apparecchi radiotelefonici…
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