Dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di riforma del processo penale ritorna la procedibilità a querela dei reati di lesioni gravi e gravissime non aggravate (parte 3)

Approfondimento di Massimo Ancillotti

7 Novembre 2022
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Comma 4: lesioni colpose stradali, gravi o gravissime, aggravate dallo stato di ebbrezza media

 Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravato commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (articolo 186, comma 2 lettera b) codice della strada)

Procedibilità: d’ufficio

Soggetto attivo: tutti i conducenti di veicoli a motore, compresi conducenti particolari di cui articolo 186-bis comma 2, lettera a) codice della strada

Pena: per le lesioni gravi reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e per le lesioni gravissime reclusione da  2 a 4 anni

Competenza:  Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio

Aggravante dinamica estrinseca della fuga: articolo 590-ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni

 

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