Reato di danneggiamento (art. 635 Codice Penale): illecito penale se il veicolo vandalizzato è esposto a pubblica fede

La depenalizzazione del reato di danneggiamento ex art. 635 C.P., avvenuta a inizio 2016, ha riformato profondamente la concezione dell’illecito: il c.d. “danneggiamento semplice” non è più reato penale, eccezion fatta per alcuni casi previsti dalla legge. Uno di questi è proprio quello che tratta la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 1/2017

9 Febbraio 2017
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La Corte di Cassazione interviene sul tema del reato di danneggiamento. 

La depenalizzazione del reato ex art. 635 del codice penale, avvenuta a inizio 2016, ha riformato profondamente la concezione dell’illecito. Il cosiddetto “danneggiamento semplice” non è più reato penale, eccezion fatta per alcuni casi previsti dalla legge. Nel caso in specie, l’atto vandalico compiuto ai danni di un’automobile parcheggiata a bordo strada (o in un’area di sosta pubblica); in questo caso, chi danneggia il bene altrui, rigando ad esempio con una chiave la vernice dell’auto, continua a commettere reato penale. Questo perché l’illecito che si configura è quello di danneggiamento aggravato, ancora punito dal Codice Penale.

Il danneggiamento aggravato: quando è configurabile?

L’aggravante è determinata dall’esposizione del bene alla pubblica fede e poco importa, come rilevato dalla difesa, che il proprietario del mezzo potesse controllarlo perché.

“l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua”.

Quella esposta non è evidentemente l’unica condizione in cui danneggiando i beni altrui si commette reato penale, rilevabile anche qualora l’atto avvenisse in concomitanza a minacce o violenze alla persona, o comportasse l’interruzione di un pubblico servizio.

Il trattamento sarebbe analogo anche qualora la cosa danneggiata fosse un immobile pubblico o religioso o comunque di particolare prestigio.

Il caso di danneggiamento semplice

Quanto sopra esposto non significa evidentemente che la vittima di danneggiamento semplice non abbia diritto ad ottenere il giusto risarcimento del danno subito. Questo però andrà ottenuto a mezzo di un processo civile e non penale.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n.1 del 2.1.2017

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