Sanzionato, dal Collegio contabile, il Comandante della Polizia Locale e il Sindaco per aver adottato una ordinanza sindacale su una Zona a Traffico Limitato, impugnata dai cittadini e considerata illegittima dal Tribunale amministrativo, mediante il ristoro delle spese giudiziali di soccombenza addebitate dal Collegio amministrativo e inutilmente sostenute dall’ente locale. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 82/2019.
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