De-certificazione: arrivano alcune precisazioni!

Domenico Giannetta 7 Maggio 2012
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Con la Circolare n. 3 del 17 aprile 2012 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministero dell’Interno hanno fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell’ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza.

 

In particolare la Circolare chiarisce 3 questioni:

 

  1. Stranieri: fino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Infatti solo con la legge di conversione del D.L. n. 5 del 2012 sono state soppresse, con efficacia dall’1° gennaio 2013, le parole contenute nell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000: «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».
  2. L’attestato di idoneità abitativa, necessario allo straniero che richiede il ricongiungimento familiare e deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, non deve essere considerato un certificato bensì un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali e non può essere sostituita da un’autocertificazione. Su tali attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000.
  3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l’art. 40, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto le Prefetture non potranno richiedere ai cittadini stranieri, nei casi di acquisto della cittadinanza, le certificazioni relative alla residenza che potranno essere sostituite dalle relative autocertificazioni oppure saranno le stesse Prefetture ad acquisire i dati necessari direttamente dai Comuni.

 

Per approfondimenti:

 

 

1) LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) – Art. 15.

 

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione – Direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14: Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

3) Ministero dell’Interno Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 : Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

4) Ministero dell’Interno Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 : Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

5) Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione – Ministero dell’Interno Circolare n. 3/12 del 17/04/2012 “Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15 della Legge n. 183 del 2011 in materia di certificazioni”.

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